Art. 8.

      1. Il termine per la definizione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza è di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
      2. Il riconoscimento della cittadinanza o il suo eventuale riacquisto, hanno effetto, salvo quanto stabilito all'articolo 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestato di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 5 feb- braio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.